Art. 44.
(Cause di estinzione del reato).

      1. In materia di cause di estinzione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:

          a) la morte dell'imputato;

          b) l'amnistia;

          c) l'oblazione;

          d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;

 

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          e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.