1. In materia di cause di estinzione del reato, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti cause di estinzione:
a) la morte dell'imputato;
b) l'amnistia;
c) l'oblazione;
d) l'esito positivo della messa alla prova con sospensione del processo;
e) il perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.